Attività Aggiuntive Medicina del Lavoro
Secondo quanto stabilito dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08, la riunione periodica è un requisito obbligatorio per le aziende che superano i 15 dipendenti e deve svolgersi con frequenza almeno annuale.
La riunione periodica deve essere convocata anche quando avvengono significative variazioni nelle condizioni di lavoro e che possono esporre i lavoratori a nuovi, diversi o maggiori rischi, come può essere l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Sebbene non ci sia un obbligo per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) può comunque convocare una riunione periodica se lo ritiene opportuno.
Chi indice la riunione periodica e chi vi partecipa?
Il comma 1 dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a indire una riunione periodica nelle aziende alla quale devono partecipare:
• il datore di lavoro o un suo rappresentante: convoca l'incontro e interagisce con gli altri partecipanti, valutando la competenza dei collaboratori presenti e, se necessario, affidando a terzi i propri compiti;
• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP): coordina le diverse figure coinvolte nella sicurezza e nella salute aziendale, verificando la correttezza delle sue azioni e assicurandosi che i compiti assegnati agli addetti del servizio di prevenzione e protezione vengano adeguatamente svolti;
• il medico competente, ove nominato: è responsabile della redazione di un documento contenente i risultati della sorveglianza sanitaria effettuata tramite le visite mediche. Questi dati devono essere anonimi e aggregati. Inoltre, ha la facoltà di verbalizzare e sottoscrivere l'incontro per dimostrare l'adempimento dei suoi doveri;
• il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): ha il compito di esporre le esigenze dei lavoratori relative alla sicurezza in azienda, sia per il mantenimento degli standard esistenti che per il miglioramento delle attività di protezione e prevenzione.
L'Allegato 3B è un documento fondamentale nell'ambito della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, un elemento imprescindibile delineato dal D.Lgs 81/08, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro nell'Art. 40 che definisce i rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale.
Questo documento, di vitale importanza, rappresenta il fulcro della comunicazione tra il medico competente e l'INAIL, l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.
La sua funzione primaria è quella di raccogliere e trasmettere dati aggregati, sia di natura sanitaria che relativi ai rischi, riguardanti i lavoratori che sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria nel corso dell'anno precedente.
Il documento offre un'analisi approfondita delle condizioni di salute e sicurezza aziendali, permettendo alle autorità competenti di valutare l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione portate avanti durante l'anno.
L'Allegato 3B non è semplicemente un adempimento burocratico, ma uno strumento di monitoraggio e prevenzione, che permette di tracciare un quadro completo della salute dei lavoratori in relazione ai rischi presenti nei loro ambienti di lavoro.
Attraverso l'analisi dei dati contenuti in questo allegato, è possibile identificare tendenze, rilevare eventuali criticità e adottare misure preventive mirate, contribuendo così a creare ambienti di lavoro più sicuri e salubri.